Statuto della Fondazione Premio ATLANTIDE ETS
Articolo 1
Denominazione e sede

1.1 È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore, “CDTS”), del codice civile e della normativa in materia e per volontà del fondatore Vittorio Bianchini (“Fondatore”), l’Ente del Terzo Settore denominato Fondazione PREMIO ATLANTIDE ETS (“Fondazione”), che assume la forma giuridica di fondazione.
1.2 La Fondazione ha sede legale in Perugia, alla via Cortonese n. 27 interno 601. Il trasferimento della sede legale nell’ambito del medesimo Comune può essere deliberato dall’Organo di Amministrazione e non comporta modifica statutaria.

Articolo 2
Finalità e attività

2.1 La Fondazione ha la finalità di interesse generale tese alla salvaguardia e tutela globale del mare nonché dei biosistemi terrestri e delle specie animali e vegetali.
2.2 La Fondazione, per il perseguimento delle sue finalità, opera – senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale – nei settori di cui all’articolo 5 comma 1 lett. e), f), h), i), k), o), t) e u) del CDTS, svolgendo le attività di seguito meglio specificate (con richiamo della lettera di riferimento ex articolo 5 comma 1 CDTS):
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, nonché alla tutela degli animali;
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;
h) ricerca scientifica, di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di premi, riconoscimenti, borse di studio, attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;
t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Articolo 3
Attività diverse

3.1 La Fondazione può esercitare, ai sensi dell’articolo 6 del CDTS, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, secondo individuazione criteri e limiti definiti dall’Organo di Amministrazione e a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.
3.2 Nei limiti indicati al punto 3.1 che precede, l’individuazione delle ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa all’approvazione dell’Organo di Amministrazione.

Articolo 4
Patrimonio

4.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4.2 Il patrimonio della Fondazione è composto da:
a) Fondo di Dotazione:
costituito dai beni ricevuti in dotazione descritti nell’atto costitutivo, di valore pari a euro 30.000,00. Il Fondo di Dotazione potrà essere incrementato e/o alimentato da:
• elargizioni, donazioni o lasciti testamentari di beni mobili e immobili secondo la volontà dei donatori;
• redditi derivanti dal patrimonio;
• entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie ivi inclusi gli avanzi d’esercizio;
• conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dal Fondatore, ove specificamente destinati all’incremento del patrimonio;
• beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all’incremento del patrimonio;
b) Fondo di Gestione
la Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le risorse economiche provenienti da apposito Fondo di Gestione, costituito da:
• rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
• eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il Fondo di Dotazione;
• contributi patrimoniali dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
• apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dal Fondatore o da terzi, senza espresso vincolo di imputazione al Fondo di Dotazione;
• ricavi delle attività istituzionali di cui all’articolo 5 CDTS e di quelle secondarie strumentali di cui all’articolo 6 CDTS;
• beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al Fondo di Dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione.
4.3 La Fondazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate a norma dell’articolo 7 del CDTS.

Articolo 5
Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

5.1 La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell’articolo 8 del CDTS.
5.2 Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie della Fondazione ai fini dell’esclusivo perseguimento delle sopra dette finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5.3 È vietata (ai sensi dell’articolo 8 del CDTS) la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate al Fondatore, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi.

Articolo 6
Organi della Fondazione

6.1 Sono organi della Fondazione:
• Organo di Amministrazione
• Organo di Controllo
• Organo di Revisione (eventuale – nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’articolo 31 del D. Lgs 117/2017);
• Comitato Scientifico.
6.2 Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate senza limiti di numero di rinnovi; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo.

Articolo 7
Organo di Amministrazione – composizione, durata e sostituzioni

7.1 L’Organo di Amministrazione è composto da un numero minimo di tre a un massimo di cinque componenti, compreso il Presidente. Il numero dei componenti dell’Organo di Amministrazione da eleggere per il successivo triennio è fissato dall’Organo di Amministrazione uscente in base alle esigenze di buona amministrazione della Fondazione.
7.2 Il Fondatore – fatti salvi i casi di decadenza e venuta meno dei requisiti per motivi di onorabilità previsti dalla normativa, nonché di quanto previsto dal successivo punto 7.3) – è componente di diritto dell’Organo di Amministrazione e può, su nomina dello stesso, assumere cariche previste dal presente Statuto.
7.3 I componenti dell’Organo di Amministrazione sono nominati nell’atto costitutivo e successivamente per cooptazione dagli amministratori rimasti in carica.
7.4 In caso di rinuncia, morte, decadenza o revoca di un componente, l’Organo di Amministrazione può sostituirlo entro sessanta giorni, sino alla scadenza naturale del mandato, mediante cooptazione.
7.5 Non possono essere nominati membri dell’Organo di Amministrazione coloro che:
a) si trovino in una delle condizioni previste dall’articolo 2382 del codice civile;
b) siano dipendenti in servizio della Fondazione; detengano quote, ricoprano cariche amministrative o posizioni dirigenziali in società che non rispettino il “Principio di non arrecare un danno significativo” (“Do no significant harm” – DNSH) così come stabilito dal Regolamento Tassonomia (UE) 2020/8522e in conformità agli Orientamenti tecnici della Commissione europea (2021/C/58/01);
c) siano decaduti da cariche amministrative o dirigenziali per motivi connessi alla mancata diligenza e etica nello svolgimento delle loro funzioni.
7.6 Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall’articolo 26, comma 6 e 7del CDTS.

Articolo 8
Organo di Amministrazione – compiti e funzionamento

8.1 L’Organo di Amministrazione provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza e ha, tra gli altri, i seguenti compiti:
• elegge, al suo interno, il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere;
• nomina e revoca, su proposta del Presidente e del Vicepresidente il Comitato Scientifico e/o eventuali altri comitati, potendo anche delegare a essi poteri concernenti l’ambito scientifico e quello dei premi, riconoscimenti e delle borse di studio;
• elabora i programmi della Fondazione e li approva, sentito il parere del Comitato Scientifico;
• delibera le modifiche da apportare allo Statuto e, ove rilevi, le sottopone alle autorità competenti per l’approvazione, nei modi e ai sensi di legge;
• amministra la Fondazione;
• predispone il bilancio di esercizio della Fondazione, lo trasmette agli organi di controllo e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
• su proposta del Tesoriere, delibera l’assunzione di debiti sotto forma di prestiti e/o anticipazioni. Debiti che comunque: i) non potranno superare il limite del 10% del valore del Fondo di Dotazione così come risultante dall’ultimo Bilancio approvato, e ii) dovranno essere estinti contestualmente all’incasso delle poste attive preventivamente individuate a copertura.
• realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;
• cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
• conferisce eventuali deleghe di funzioni al Presidente e/o ai singoli componenti dell’Organo di Amministrazione medesimo, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
• delibera sugli incarichi professionali e/o sull’eventuale assunzione di dipendenti, determinando i relativi compiti e compensi;
• discute e approva eventuali collaborazioni e/o convenzioni con organismi scientifici, associazioni, persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private;
• approva, su proposta del Presidente e sentito il Comitato Scientifico, i regolamenti per l’assegnazione di premi e/o borse di studio;
• approva, su proposta del Comitato Scientifico, i destinatari del “Premio Atlantide” ed eventuali altri riconoscimenti, nonché l’attuazione di attività funzionali e prodromiche alla diffusione delle iniziative connesse alla nomina dei destinatari di premi e riconoscimenti assegnati dalla Fondazione;
• approva, su proposta del Tesoriere, la nomina soggetti e enti benemeriti;
• è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
8.2 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
8.3 L’Organo di Amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
8.4 L’Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all’anno 0e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi, la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
8.5 La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite posta elettronica non certificata, con un preavviso di almeno otto giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve. L’avviso dovrà contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione nonché l’elenco delle materie da trattare.
8.6 L’ingiustificata assenza di un consigliere a più di tre riunioni consecutive comporta la sua immediata e automatica decadenza dalla carica.
8.7 Le riunioni dell’Organo di Amministrazione sono presiedute dal Presidente.
8.8 L’Organo di Amministrazione nomina, di volta in volta o in via continuativa, un Segretario anche estraneo all’Organo di Amministrazione.
8.9 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare dai verbali redatti dal Segretario, trascritti in apposito registro, sottoscritti da chi presiede e dal Segretario stesso.

Articolo 9
Presidente

9.1 Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente dell’Organo di Amministrazione, è eletto da quest’ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell’Organo di Amministrazione.
9.2 Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione nei confronti di terzi e agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati e consulenti.
9.3 Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle iniziative della Fondazione.
9.4 Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell’Organo di Amministrazione almeno due volte all’anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità. Svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive dell’Organo di Amministrazione, riferendo in merito all’attività compiuta.
9.5 Solo in caso di necessità, il Presidente può adottare provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell’Organo di Amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni dalla data di adozione.
9.6 il Presidente può essere destituito dalla carica dall’Organo di Amministrazione a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente Statuto.
9.7 In caso sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni, il Presidente è sostituito in ogni sua funzione dal Vicepresidente.
9.8 Il Presidente della Fondazione, fatto salvo quanto previsto di seguito, è componente del Comitato Scientifico.
9.9 Il Presidente può delegare al Vicepresidente o al Tesoriere alcune delle funzioni ad esso riservate per Statuto.
9.10 Il Presidente, ove non vi sia coincidenza di ruolo, è nominato dal Fondatore nell’atto costitutivo e successivamente dall’Organo di Amministrazione ed è scelto tra persone di comprovate competenze e integrità professionale.

Articolo 10
Vicepresidente

10.1 Il Vicepresidente della Fondazione, che è anche Vicepresidente dell’Organo di Amministrazione è eletto da quest’ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell’Organo di Amministrazione.
10.2 Il Vicepresidente fa le veci del Presidente ove lo stesso risulti impossibilitato o sospeso nelle sue funzioni dall’Organo di Amministrazione.
10.3 Il Vicepresidente, congiuntamente e/o disgiuntamente al Presidente, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle iniziative della Fondazione.
10.4 Il Vicepresidente svolge, previo sua formale accettazione, le funzioni di cui all’articolo 9 a lui delegate dal Presidente ivi inclusa la partecipazione al Comitato Scientifico.

Articolo 11
Tesoriere

11.1 Il Tesoriere della Fondazione, che è anche membro dell’Organo di Amministrazione, è eletto da quest’ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell’Organo di Amministrazione.
11.2 Il Tesoriere deve provvedere a redigere il bilancio di esercizio secondo quanto previsto al successivo articolo 15.
11.3 Il Tesoriere, entro il 30 gennaio di ogni anno, sottopone alla approvazione dell’Organo di Amministrazione il bilancio previsionale per l’anno in corso e il bilancio d’esercizio dell’anno precedente secondo quanto previsto di seguito.
11.4 Il Tesoriere è tenuto ad informare, con tempestività e diligenza, l’Organo di Amministrazione, l’Organo di Controllo e l’eventuale Revisore dei Conti del verificarsi di eventi o situazioni che possano arrecare situazioni di tensione finanziaria o di squilibrio patrimoniale o che possano comportare una rilevante riduzione del Fondo di Dotazione e/o del Fondo di Gestione.
11.5 Il Tesoriere sottopone all’approvazione dell’Organo di Amministrazione la nomina di soggetti e enti benemeriti della Fondazione.
11.6 Il Tesoriere, ove ricorrano le circostanze, può sottoporre all’approvazione dell’Organo di Amministrazione la contrazione di prestiti o anticipazioni secondo quanto previsto all’articolo 8.1 che precede.

Articolo 12
Organo di Controllo

12.1 L’Organo di Controllo è obbligatorio ed è composto da un sindaco.
12.2 L’Organo di Controllo è nominato dal Fondatore nell’atto costitutivo e successivamente dall’Organo di Amministrazione ed è scelto tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Legali.
12.3 L’Organo di Controllo dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.
12.4 L’Organo di Controllo è soggetto alla disciplina di cui all’articolo 30 CDTS, in particolare:
• vigila sull’osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
• vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
• al superamento dei limiti di cui all’articolo 31 del CDTS, può esercitare, su decisione dell’Organo di Amministrazione, la revisione legale dei conti;
• esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
• attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall’articolo 14 del CDTS, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di Controllo.
12.5 L’Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
12.6 Il Compenso del Sindaco è determinato dal Fondatore all’atto della prima nomina e successivamente dall’Organo di Amministrazione.

Articolo 13
Revisore legale dei conti

13.1 Il Revisore Legale dei Conti (“Revisore”) è nominato solo nei casi previsti dall’articolo 31 CDTS. È composto da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all’Organo di Controllo di cui al precedente articolo.
13.2 Il Revisore deve
• controllare l’amministrazione della Fondazione;
• vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.
13.3 Il Revisore assiste alle riunioni dell’Organo di Amministrazione.
13.4 Il Revisore dura in carica tre anni e può essere riconfermato.
13.5 Il compenso del Revisore è determinato dall’Organo di Amministrazione.

Articolo 14
Comitato Scientifico

14.1 Il Comitato Scientifico è composto da persone di particolare prestigio nelle competenze scientifiche, meriti sportivi e reputazione nei settori di attività della Fondazione ed è composto da un numero minimo di 5 a un massimo di 9 componenti, di cui uno è il Presidente o il Vicepresidente.
14.2 I componenti del Comitato Scientifico durano in carica tre anni. Sono nominati e revocati a maggioranza assoluta dall’Organo di Amministrazione. Per il primo esercizio, i componenti del Comitato Scientifico sono nominati dal Fondatore nell’atto costitutivo e durano in carica sino al termine di durata dell’Organo di Amministrazione.
14.3 Il Comitato Scientifico elegge il suo Presidente.
14.4 Il Comitato esprime pareri e suggerimenti sul programma delle attività della Fondazione e contribuisce all’individuazione dei soggetti a cui destinare il “Premio Atlantide” ed eventuali altri riconoscimenti e/o borse di studio che potranno essere individuate e sostenute dal programma delle iniziative deliberate dall’Organo di Amministrazione.

Articolo 15
Libri

15.1 La Fondazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Amministrazione, dell’Organo di Controllo e del Comitato Scientifico.
15.2 I libri sono conservati a cura dell’organo a cui si riferiscono.

Articolo 16
Bilancio di esercizio

16.1 L’esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
16.2 I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
16.3 Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a euro 220.000,00 il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
16.4 Alla chiusura di ogni esercizio, l’Organo di Amministrazione, predisporrà il bilancio unitamente ad una relazione sullo svolgimento dell’attività, che saranno presentati al medesimo organo entro il 30 maggio dell’anno successivo cui si riferisce il consuntivo per l’approvazione.
16.5 Dopo l’approvazione, l’Organo di Amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
16.6 L’Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’articolo 6 CDTS a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
16.7 Salvo diversa deliberazione dell’Organo di Amministrazione, tutte le cariche della Fondazione sono gratuite. È consentito il rimborso delle spese effettivamente documentate sostenute ed anticipate da ciascun soggetto per compiti ed attività strettamente inerenti allo scopo.

Articolo 17
Bilancio sociale

17.1 La Fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a euro 1.000.000,00, deve (ai sensi dell’articolo 14, comma 1 CDTS) depositare presso il Registro Unico Nazionale Del Terzo Settore e pubblicare sul proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo le linee guida tempo per tempo vigenti.
17.2 La Fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a euro 100.000,00 annui, deve in ogni caso (ai sensi dell’articolo 14, comma 2 CDTS) pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli Organi di Amministrazione e controllo.

Articolo 18
Estinzione

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all’articolo 45 CDTS) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell’Organo di Amministrazione.

Articolo 19
Statuto

19.1 La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
19.2 L’Organo di Amministrazione può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi particolari.

Articolo 20
Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del CDTS del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.